Regolamento 2024

22 gennaio 2020

Indice

 

1. APERTURA STAGIONE DI PESCA

  1. L'apertura della stagione di pesca è prevista nelle seguenti date:
    • Torrente Avisio: prima domenica di marzo 2024;
    • Tratto Sottodiga al bacino di Stramentizzo: in contemporanea con l'apertura dell'Associazione Pescatori Dilettanti Trentini (APDT), la prima domenica di marzo 2024;
    • Affluenti Avisio: rio Valmoena, rio Lavazè, rio Nero, rio Lagorai e suoi affluenti, rio Cermis, rio Forame e rio Valarmada: 01 maggio 2024;
    • Bacino artificiale Stramentizzo: a completo disgelo o con superficie maggiore sgelata.
    • Lago Forame: 01 luglio 2024.

La data di apertura per i bacini artificiali è stabilita dal direttivo dell’Associazione Pescatori Dilettanti Cavalese e comunicata mediante avviso nella bacheca dell’Associazione stessa.

  1. Giorni di pesca sui rivi: dal 01 maggio: massime 2 uscite settimanali a scelta tra i giorni di giovedì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali

 

2. NUMERO DI CATTURE

  1. È consentita la cattura di complessivi nr. 5 pezzi per ciascuna uscita giornaliera. Nel tratto “Avisio Sottodiga” i pezzi si riducono a 4.
  2. Per la trota marmorata e per l’ibrido di marmorata: 1 solo pezzo per ogni tipo per ogni uscita, da ritenersi comunque compresi nei pezzi di cui sopra.
  3. Il pesce che raggiunge la misura minima consentita può essere trattenuto o rilasciato. In entrambi i casi, i capi catturati devono essere annotati di volta in volta nell’apposito spazio della tabella catture del permesso o del libretto con la sigla ed i dati corrispondenti. Nelle zone “tutela” è prevista la sola annotazione dei pezzi trattenuti (fario e iridea).
  4. È consentita la cattura giornaliera di 50 sanguinerole (pesàta) da usarsi come esca.
  5. Non sono previste limitazioni alle catture di cavedani, scardole e triotti.

 

3. PESCA NEL TRATTO SOTTO DIGA DI STRAMENTIZZO

  1. Nel tratto Avisio sotto diga Stramentizzo è consentita la pesca da entrambe le sponde dalla briglia della “Moa dei Corvi” fino alla confluenza del rio Val Gausa.
  2. La pesca è consentita con tutte le tecniche con ardiglione su amo singolo, mentre l’uso dell’ardiglione è vietato sulle ancorette e sui biami.
  3. È obbligatorio il rilascio della marmorata.
  4. In tale tratto sono consentite al massimo 4 catture di fario o iridea o ibrido di marmorata della misura di 35 cm.
  5. Ogni pescatore potrà trattenere 150 salmonidi all’anno, di cui al massimo 40 ibridi.

 

4. MISURA DEL PESCATO

  1. Le misure del pescato per l’anno 2024 sono stabilite come segue:
M Trota Marmorata* cm. 40
MI Ibrido di Marmorata* cm. 40
L Trota lacustre cm. 40
F Trota Fario nel bacino di Stramentizzo cm. 25
F Trota Fario nel torrente Avisio e nelle altre acque cm. 22
I Trota Iridea cm. 22
SF Salmerino di fonte cm. 22
TE Temolo cm. 35
SA SALMERINO ALPINO OBBLIGO DI RILASCIO
T Tinca cm. 25
  Sanguinerola, Scardola, Cavedano e Triotto Nessuna misura

(*) solo nelle zone non soggette a tutela dove vi è l’obbligo di rilascio.

  1. Tutte le catture di pesci che raggiungono la misura minima consentita - con esclusione di quelle specie per le quali non è prevista, e per le zone Tutela, e per la pesca di specie per le quali vige l’obbligo di rilascio - devono essere immediatamente annotate nell’apposito spazio del permesso o del libretto catture con la sigla corrispondente. I pesci catturati, di misura inferiore a quella minima prescritta, vanno liberati con la massima cura, bagnandosi le mani prima di toccarli. È fatto divieto di usare stracci o simili sia bagnati che asciutti. Quando non sia possibile liberare l’amo senza recare danno al pesce, dovrà essere tagliata la lenza.
  2. I riproduttori di trota marmorata, debitamente contrassegnati o sulla pinna dorsale o con del colore speciale, dovranno essere liberati e la cattura dovrà essere annotata nell’apposito spazio del libretto catture riportando anche il numero del contrassegno.

 

5. STRUMENTI ED ESCHE

  1. Nelle acque correnti è consentito l’uso di una sola canna con al massimo due ami.
  2. Nei laghi alpini è consentito l’uso di una sola canna con un massimo di tre ami sia con esca naturale sia con esca artificiale. Solo per l’uso della moschiera o della camolera è consentito un massimo di cinque ami sempre su una sola canna
  3. Nel bacino artificiali di Stramentizzo è consentita la pesca con due canne custodite personalmente, con un massimo di 5 ami e comunque con non più di tre ami su una sola canna; solo per l’uso della moschiera o della camolera è consentito un massimo di cinque ami: in questo caso si dovrà usare una sola canna.
  4. Nelle acque correnti è vietato l’uso di più di due camole sulla camolera o due mosche sulla moschiera.
  5. Le canne da pesca vanno custodite personalmente.
  6. Per la cattura della sanguinerola l’uso della bilancia è consentito solamente nelle acque stagnanti, nel rispetto dell’art. 13 delD.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22 - 18/Leg.; la bilancia dovrà essere di lato non superiore a m. 1,50 e con maglia non inferiore a mm. 10. È altresì consentito l’uso della bottiglia.
  7. È consentito l’uso del guadino solo per estrarre il pesce catturato.
  8. In tutte le acque è severamente vietato pescare con ami dotati di ardiglione. A tale norma non è soggetta, unica eccezione, la pesca nel bacino artificiale di Stramentizzo.
  9. In tutte le acque correnti e nei laghi alpini è vietato l’uso dell’ancoretta.
  10. È inoltre vietato l’uso della larva della mosca carnaria, delle reti e della fiocina. È vietata la pesca con le mani, la pesca notturna e qualsiasi forma di pasturazione.
  11. Come esca viva sono consentite le sole specie della sanguinerola e dell’arborella ad esclusione della pesca nel bacino di Stramentizzo dove è possibile utilizzare anche cavedano, scardola e triotto.
  12. La misura dell’amo è libera.
  13. Tali prescrizioni devono essere osservate in tutte le zone di pesca compresi i laghi alpini e i bacini artificiali.

 

6. NORME COMPORTAMENTALI

  1. Si invitano i pescatori a non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sui luoghi di pesca. L’abbandono di rifiuti sul territorio è perseguito a norma di legge nonché a norma dei singoli regolamenti comunali di polizia municipale.
  2. Ogni pescatore dovrà essere munito di proprio contenitore personale per riporre il pescato.
  3. In ogni momento, su richiesta del personale di vigilanza, il pescatore dovrà consentire il controllo dei documenti di pesca, licenza e permesso, degli attrezzi, delle esche e dei contenitori usati per riporre il pescato o altro equipaggiamento da pesca. Il personale di vigilanza e controllo è autorizzato a controllare la licenza di pesca, il permesso giornaliero, il libretto catture, il pesce pesca- to, esche, ami e contenitori portatili non costituenti privata dimora; inoltre il pescatore è tenuto ad uscire con sollecitudine dall’acqua in seguito al richiamo del personale di vigilanza. In caso di rifiuto verrà redatto verbale di notifica al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
  4. L’acquisto e la firma in calce al permesso giornaliero o alla tessera associativa e libretto controllo catture implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
  5. In caso di violazione delle leggi in materia di pesca o del presente regolamento sarà redatto apposito verbale di trasgressione. Verrà inoltre ritirato il permesso o il libretto controllo catture e confiscato il pesce catturato in modo illecito, nei casi previsti dall’art. 22.3 della L.P. n. 60/78. Sarà altresì possibile l’applicazione di sanzioni disciplinari interne che verranno immediatamente comunicate a tutte le associazioni pescatori di valle estendendo di fatto la sospensione dell’esercizio della pesca in Valle di Fiemme.
  6. Il transito sulla viabilità forestale è consentito, previa autorizzazione, nei tratti non interessati da lavori (edili, idraulici e forestali). Nei tratti interessati da lavori è vietata la pesca anche in mancanza di cartelli di divieto.
  7. Pesca con modalità “a piede asciutto” fino al 31 marzo 2024.
  8. È fatto obbligo di segnalare nella prima pagina del libretto se si tratta di socio ordinario o ospite

 

7. BANDITE DI PESCA

  1. Le zone di divieto o di ripopolamento, nelle quali l’esercizio della pesca è vietato, sono segnalate mediante apposite tabelle.
  2. È interdetta la pesca nella seguenti zone:
    • affluenti diversi in destra orografica del torrente Avisio.
    • zona D: Rio Nero: è possibile pescare solo sulla sponda destra orografica su tutto il territorio della Magnifica Comunità di Fiemme.
    • zona F: tratto iniziale del Rio Forame, dalla sorgente fino alla loc. Stuato.

 

8. ZONE PRONTA PESCA

  1. È istituita la zona di pesca denominata “zona a pronta pesca”. Tale zona è situata sul rio Valmoena in località Pegolazzo: nel tratto compreso 500 metri a valle e 500 a monte del ponte presso la casetta forestale.
  2. La possibilità di pesca in tale ambito è consentita anche ai pescatori ospiti.
  3. In questa zona sono permesse al massimo 2 uscite a settimana a scelta tra i giorni di giovedì, sabato e domenica e feste infrasettimanali.

 

9. USCITE

  1. È consentito un numero massimo di 50 uscite annue.
  2. Nel territorio di tutte le Associazioni Pescatori di Fiemme è consentito usufruire di un solo permesso di pesca nella stessa giornata.

 

10. USCITE FUORI AMBITO

  1. Nel 2024 il socio di una delle quattro associazioni pescatori concessionarie delle acque da parte della Magnifica Comunità di Fiemme può effettuare fino ad un massimo di 10 uscite di pesca in un ambito diverso da quello di appartenenza, di cui al massimo 2 per ciascun rivo
  2. Per ognuna delle uscite effettuate fuori ambito il pescatore dovrà segnare su entrambi i libretti la data e la zona di pesca. Le catture, distinte per tipo e misura, andranno segnate sul libretto “uscite fuori ambito” mentre saranno annullate tutte le caselle sul presente libretto.
  3. Le uscite “fuori ambito” sono da ritenersi a tutti gli effetti parte delle 50 uscite annuali ammesse.
  4. Ogni pescatore potrà effettuare una sola uscita giornaliera a sua scelta nel proprio ambito o fuori ambito.

 

11. QUOTE SOCIALI

  1. La quota sociale annuale per i soci delle associazioni pescatori valligiane è stabilita annualmente dal Comitato pesca. Per l’anno 2024 è determinata in € 90,00 per un massimo di 50 uscite. Qualora un socio intenda effettuare più di 50 uscite può acquistare un nuovo permesso di pesca al costo dimezzato di € 45,00.
  2. I soci di età maggiore agli anni 80 non sono soggetti al pagamento della quota sociale annuale. Qualora questi soci intendano effettuare un numero di uscite superiore a quanto stabilito al precedente articolo 10 potranno acquistare un permesso al costo di € 45,00.
  3. Ai minori di anni 14 che siano Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme è concesso il permesso di pesca previo pagamento di € 45,00. Le catture giornaliere dallo stesso effettuate saranno indicate sul proprio libretto controllo catture fino al raggiungimento del limite giornaliero consentito.
  4. Ai minori di anni 14 che siano Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme è concesso il permesso di pesca gratuito qualora siano accompagnati da un socio ordinario provvisto di permesso annuale. Le catture giornaliere del minore si cumulano con quelle dell’accompagnatore e saranno indicate sul libretto controllo catture dello stesso fino al raggiungimento del limite giornaliero consentito
  5. Il Consiglio Direttivo può applicare ai nuovi soci e solo per il primo anno una maggiorazione del 50% della quota sociale.

 

12. OSPITI STAGIONALI

  1. Il costo del permesso stagionale di pesca per gli ospiti delle associazioni pescatori valligiane è stabilito annualmente dal Comitato pesca. Per l’anno 2024 detto costo è determinato in € 180,00 IVA compresa. NON è possibile l’acquisto di un secondo libretto.
  2. Il pescatore ospite stagionale è soggetto al possesso dell’abilitazione alla pesca. In assenza di abilitazione non potranno essere rilasciati permessi di pesca stagionali. Il pescatore ospite stagionale NON potrà godere delle uscite fuori ambito

 

13. PERMESSI GIORNALIERI

  1. Per i soci di altre associazioni valligiane, il costo del permesso giornaliero, per le uscite eccedenti le 10 uscite fuori ambito viene determinato in € 10,00.
  2. Per i Vicini non associati ad alcuna associazione valligiana il costo del permesso giornaliero viene determinato in € 22,00.

 

14. PERMESSI D’OSPITE

  1. Il costo del permesso d’ospite giornaliero viene fissato in € 22,00 IVA compresa.
  2. Nella stessa giornata di pesca è consentito usufruire di un solo permesso d’ospite per l’intera Valle di Fiemme.
  3. Il costo del permesso d’ospite per la zona a tutela - con le sole esche artificiali e le modalità di pesca previste per tali zone - è stabilito in € 22,00 IVA compresa.
  4. Le singole Associazioni hanno facoltà di rilasciare un permesso d’ospite “settimanale” che ha durata di sette giorni consecutivi il cui costo viene fissato per l’anno in corso in € 80,00 IVA compresa
  5. Il permesso d’ospite settimanale, valido su tutte le acque dell’Associazione che lo ha rilasciato, prevede la pesca unicamente con le modalità e le tecniche previste per la zona “TUTELA”.

 

15. LIMITAZIONE DEI PERMESSI D’OSPITE

  1. Per l’anno 2024 la Magnifica Comunità di Fiemme non chiederà limitazioni al rilascio di permessi d’ospite.

 

16. CHIUSURA STAGIONE DI PESCA

  1. La chiusura della stagione di pesca nelle acque correnti è stabilita al 30 settembre 2024.
  2. Nei bacini artificiali la chiusura della stagione di pesca è stabilita al 31 ottobre 2024. Nel mese di ottobre è permessa la pesca della sola iridea. Nel bacino di Stramentizzo è consentita la pesca solo con la camoliera e con la pastella
  3. È facoltà di ogni Associazione prevedere la chiusura anticipata in condizioni di situazioni meteo o ambientali avverse, previo opportuno avviso.

 

17. RICONSEGNA DEL LIBRETTO

  1. Il libretto controllo catture deve essere restituito all'Associazione di appartenenza entro e non oltre il giorno 30 novembre 2024.
  2. I Direttivi delle singole associazioni potranno stabilire, per i propri associati, tempi di riconsegna più ristretti rispetto a quelli ordinari, previsti al precedente comma.

 

18. TABELLE ZONE DI PESCA

Associazione pescatori Cavalese

A Avisio
B Lago di Stramentizzo
C Lago Forame
D Rio Lavazè, rio Nero
E Rio Lagorai
F Rio Valmoena e rio Forame
G Rio Cermis
H Rio Valarmada
O Avisio sottodiga (parte alta)
OP Avisio sottodiga (promiscuo APDT)
ZT Zona TUTELA
X Rio Valmoena zona pronta pesca

 

19. DISPOSIZIONI FINALI

  1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge sia nazionali che provinciali in materia.
  2. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato od integrato dagli interventi legislativi nonché dai decreti emanati in materia successivamente alla data della sua approvazione.

 

 

REGOLAMENTI ZONE SPECIALI DI PESCA

ZONA TUTELA “CASCATA”

ZONA TUTELA DELLA SPECIE MARMORATA CON IL SOLO UTILIZZO DELLE TECNICHE CON ESCHE ARTIFICIALI

  1. La disciplina dettata dal presente regolamento riguarda il tratto della zona a tutela località Cascata situato sul torrente Avisio a Cavalese, nel tratto compreso tra il ponte della Cascata e il confine comunale con Castello Molina di Fiemme presso la località Maso Sorte, per un tratto di 480 m.
  2. La zona è delimitata e segnata da apposite tabelle.
  3. La sigla che contraddistingue questi tratti è “ZT” ed andrà segnata PRIMA DI INIZIARE LA PESCA
  4. All’interno delle “ZONE TUTELA” è tassativamente vietato trattenere trote della specie “marmorata o ibrido di questa”. Potranno essere trattenute al massimo n° 5 trote fario o iridee che raggiungano la misura minima di 22 cm.
  5. L’uscita effettuata con modalità di pesca per le “ZONE TUTELA” consente al pescatore di effettuare la pesca con analoghe modalità su tutte le acque di pertinenza della stessa associazione pescatori, rispettando i giorni di apertura di questa e le regole dell’art. 6.
  6. È consentito utilizzare esclusivamente esche artificiali non aromatizzate, munite al massimo di due ami singoli (NO ancoretta) privi di ardiglione. Sono sempre vietati la camolera a fondo e l’utilizzo di qualsiasi esca natura
  7. Tutto il pesce catturato in questi tratti, ad esclusione delle trote fario o iridee eventualmente trattenute, deve essere recuperato con la massima cura e rimesso in libertà, adottando tutte le dovute cautele per non danneggiarlo
  8. Per tutte le altre voci non strettamente specificate, fa riferimento il regolamento generale valido per tutte le acque.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

  INFRAZIONE PROVVEDIMENTO (ritiro del libretto catture e tessera sociale valligiana, per giorni di pesca)
1 Mancata annotazione della data o zona di pesca 30 giorni di pesca
2 Mancata annotazione delle catture 30 giorni di pesca per pezzo
3 Mancata annotazione delle catture di pesce pregiato (trota marmorata, ibrido di marmorata e temolo) 60 giorni di pesca per pezzo
4 Cestino o contenitore in promiscuo con altro pescatore 30 giorni di pesca
5 Pesca con amo o ancoretta dotata di ardiglione con esche naturali e artificiali 30 giorni di pesca
6 Pesca in zona con esche artificiali utilizzando esche naturali 1 anno solare
7 Pesca con più canne, salvo i casi consentiti, e/o più ami di quelli consentiti 60 giorni di pesca
8 Catture di pesci oltre il limite consentito 40 giorni di pesca per pezzo
8 bis Cattura di pesce della specie Sanguinerola oltre il limite giornaliero consentito 30 giorni di pesca
9 Catture di pesci pregiati (mormorata, ibrido e temolo) oltre il numero consentito 60 giorni di pesca per pezzo
10 Cattura di sottomisure 90 giorni di pesca per pezzo
11 Uso di esche proibite e/o pasturazione ove non consentita 1 anno solare
12 Uso di esche proibite e/o pasturazione ove non consentita 1 anno solare
13 Divieto di pesca in zona bandita ai sensi dell’art. 20 della L.P. 60/78 e s.m.i.; Divieto di pesca nelle acque destinate a scopo di ripopolamento stabilite dai Regolamenti Interni ai sensi dell’art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e s.m.e i. lettera C e dell’art. 18 - 1° comma del Regolamento di esecuzione; Divieto di pesca nei laghi o bacini artificiali ai sensi dell’ art. 6 lettera C della L.P. 60/78 e s.m.e i. e dell’art. 11 - 2° comma del Regolamento di esecuzione; Divieto di pesca temporaneo nei rivi stabilito dai Regolamenti Interni ai sensi dell’art. 6 – 3° comma della L.P. 60/78 e s.m.e i. e dell’art. 18 – 1° comma del Regolamento di esecuzione; Divieto di pesca in tutte le acque stabilito dall’art. 6 – lettera C della L.P. 60/78 e s.m.e i. per tutti gli altri casi non espressamente specificati. 3 anni solari
3 anni solari
60 giorni di pesca
1 anno solare
3 anni solari
14 Pesca in giorni non consentiti 60 giorni di pesca
15 Pesca in più Associazioni Valligiane nello stesso giorno 1 anno solare
16 Pesca senza permesso del Concessionario 1 anno solare
17 Pesca in zona di divieto temporaneo per campo gara 60 giorni di pesca
18 Pesca senza licenza 1 anno solare
19 Rifiuto di aprire i contenitori e di esibire le catture effettuate e trattenute 5 anni solari
20 Mancata restituzione del libretto Posticipo di 15 giorni su ogni apertura
21 Abbandono di pesce morto od esche in acqua o lungo le rive 60 giorni di pesca
22 Per ogni altra violazione al presente Regolamento non specificatamente richiamata da altre norme è data facoltà al Consiglio Direttivo dell’Associazione accertante di applicare una sanzione interna che preveda un provvedimento proporzionato alla gravità dell’infrazione. Facoltà del direttivo
    Valgono inoltre le seguenti precisazioni:
      • in caso di infrazioni, commesse dal pescatore il giorno dell'apertura, che prevedono una sanzione di almeno un anno, viene inteso che non verranno rilasciati permessi sino al giorno dell'apertura dell'anno seguente, incluso;
      • è facoltà del Direttivo di ogni Associazione raddoppiare le sanzioni in caso di recidiva. La recidiva si manifesta anche nel caso in cui le violazioni siano state compiute in sezioni diverse nell'ambito valligiano;
      • ai soci ed ai possessori di permesso stagionale sospesi non possono essere rilasciati permessi di pesca nell'ambito valligiano, né essi possono partecipare a gare di pesca organizzate dalle stesse associazioni in ambito valligiano;
      • i provvedimenti sanzionatori decisi dalle Associazioni non precludono l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.P. 60/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Il Comitato Pesca stabilisce inoltre che ogni Associazione comunichi il più presto possibile alle altre Associazioni valligiane, per il tramite della Magnifica Comunità di Fiemme, tutte le infrazioni accertate dai propri guardiapesca volontari, i nominativi dei trasgressori e le sanzioni applicate: analogamente opererà la Comunità notiziando alle Associazioni tutte le trasgressioni rilevate dal proprio guardiapesca. Il Comitato stabilisce inoltre che all’atto dell’accertamento dell’infrazione venga ritirato il libretto: qualora chi ha commesso l’infrazione provveda a consegnare copia del ricorso inoltrato alla Giunta Provinciale, si provvederà alla sua restituzione. Suggerisce inoltre alle Associazioni di non procedere al ritiro del libretto catture prima che la sanzione non sia diventata definitiva in modo da evitare, che successivamente al ritiro, vengano presentati ricorsi amministrativi.

Ivan Croce

caricamento...
Questo sito utilizza cookie tecnici per il suo funzionamento e di profilazione, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Per saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookies clicca qui. Chiudendo questo banner o proseguendo nella navigazione acconsenti all'uso dei cookies.
Chiudi questo banner